- Regime ordinario e alternativo di trasferimento quote
- Verifica appropriatezza
- Prevenzione e policy
- Gestione controversie
1. Regime ordinario e alternativo di trasferimento di quote
L’investitore ha la possibilità di scegliere tra il regime ordinario di intestazione delle quote sottoscritte ed il regime alternativo previsto dall’art. 100 ter, comma 2-bis del TUF (Testo Unico della Finanza). A seguire le principali differenze.
Regime ordinario
Il regime ordinario prevede la comunicazione di tutti i nuovi soci aderenti e di ogni singola successiva modifica alla Camera di Commercio di competenza, che si occupa dell’inserimento degli stessi nella visura della società. I nominativi degli investitori compaiono quindi nell’elenco soci all’interno della visura camerale della società in cui si è investito.
Per poter cedere le quote in un secondo momento l’investitore dovrà rivolgersi ad un professionista abilitato (ad esempio un notaio o un commercialista) e l’acquirente dovrà sopportare le relative spese ed oneri di trasferimento.
Regime alternativo ex art. 100 Ter del T.U.F. (Testo Unico Finanza)
Nel regime alternativo, le quote sono intestate all’investitore, ma per tramite di un Intermediario Abilitato, che comparirà in nome proprio e per conto dell’investitore nella visura camerale della società in cui si è investito.
La differenza più rilevante è che la cessione delle quote in un secondo momento l’investitore non dovrà sostenere nessun costo.
Tale cessione può avvenire mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall’Intermediario Autorizzato; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l’acquirente né per l’alienante.
All’investitore resta la completa disponibilità e proprietà delle quote, così come l’esercizio di tutti i relativi diritti patrimoniali e amministrativi ove previsti (ad es. il diritto di voto in assemblea, e di percepire i dividendi) e potrà comunque beneficiare degli incentivi fiscali previsti dalla normativa vigente.
Per l’utilizzo del regime alternativo, Ecomill ha scelto di lavorare con Directa SIM, società leader in Italia nel trading on line.
La cessione delle quote è quindi semplice:
- L’investitore deve effettuare una semplice comunicazione a Directa SIM che, dopo le opportune verifiche, provvederà a trasferire gratuitamente la titolarità delle quote al nuovo intestatario.
- L’investitore non dovrà sostenere alcun costo, non essendo necessario l’intervento di un professionista abilitato (commercialista, notaio), con relative spese e imposte (in media intorno a €700/1000).
Qualora l’investitore scelga di avvalersi di detto regime alternativo con Directa SIM deve registrarsi qui se persona fisica oppure qui se persona giuridica
La registrazione presso Directa Sim dovrà essere effettuata entro e non oltre la chiusura della campagna. Nel caso in cui l’investitore non si registrasse, la sottoscrizione delle quote avverrà tramite regime ordinario.
Sono dovuti a Directa SIM s.p.a. i seguenti costi:
- un contributo una tantum di €15,00 per le persone fisiche, per la prestazione del servizio di tenuta della registrazione delle quote. Per le persone giuridiche il costo è di € 80,00;
- una fee di €30,00 per ogni singola offerta sottoscritta, anche in caso di più ordini, per il perfezionamento della sottoscrizione quote tramite Directa SIM.
- entrambi i costi, l’una tantum di €15,00 e il contributo di €30,00 per ogni singola offerta sottoscritta, verranno sostenuti solo se la campagna su si è investito si chiude con successo.
- un contributo pari a €5 per il rilascio, su richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, della certificazione comprovante la titolarità delle quote, necessario come titolo di legittimazione per l’esercizio dei diritti sociali.
La fee di €30,00 sarà prelevata direttamente dal conto. Per gli iscritti che ancora non hanno disponibilità sul conto per pagare le commissioni è possibile versare le commissioni necessarie (€45,00 se è la prima rubricazione, €30,00 se ha già delle rubricazioni su Directa), disponendo un bonifico alle seguenti coordinate:
beneficiario: DIRECTA SIMpA
banca: BANCA SELLA S.p.A.
IBAN: IT 15 D 03268 22300 052315040240
e indicando come causale il proprio nome, cognome e codice cliente.
Inoltre, dall’1 gennaio 2022, solo le persone fisiche e giuridiche residenti o con sede legale in territorio italiano o comunitario UE possono aprire un conto con Directa Sim. Tutte le persone provenienti da Paesi terzi extra UE potranno investire solo tramite regime ordinario.
Scopri di più sulla differenza tra regime ordinario e regime alternativo >
Per maggiori informazioni consulta i Termini d’uso di Directa SIM
2. Verifica appropriatezza
Prima di accettare un ordine di investimento da un cliente retail (cioè diverso da quelli che la legge qualifica come investitori professionali), Ecomill deve procedere a valutare se l’investimento è appropriato rispetto al livello di conoscenza ed esperienza dell’investitore e allo specifico investimento in equity.
La valutazione non è prevista per gli investitori professionali, in quanto si presume che abbiano un livello di conoscenza ed esperienza tale da consentirgli di comprendere i rischi connessi all’investimento.
La valutazione viene effettuata in modo automatizzato mediante un questionario on-line strutturato e dotato di opportuni blocchi funzionali.
Qualora il cliente scelga di non fornire tutte le informazioni per valutare l’appropriatezza dell’investimento, e quindi scelga di non compilare l’apposito questionario, verrà avvertito del fatto che il suo comportamento impedisce il completamento dell’investimento e, pertanto, non gli verrà consentito di procedere con l’ordine. Nel caso in cui le informazioni fornite rappresentino un quadro insufficiente circa il suo grado di conoscenza ed esperienza, il cliente verrà avvertito del fatto che l’ordine di investimento è inappropriato. In tali situazioni il cliente potrà comunque procedere all’investimento, ma solo dopo aver dichiarato di aver compreso che l’investimento è inappropriato per il suo profilo di conoscenza ed esperienza e che si assume ogni responsabilità al riguardo.
Il test ha una validità massima di dodici mesi, ed è consentito al cliente di ripeterlo, ma non prima che siano trascorsi almeno tre mesi dal precedente. In ogni caso, prima dei dodici mesi Ecomill può sottoporre nuovamente al test i clienti che vogliano effettuare ulteriori investimenti, nei casi in cui ritenga di modificare i criteri di valutazione della conoscenza ed esperienza dell’investitore. Allo scadere dei dodici mesi il test dovrà essere in ogni caso ripetuto a prescindere dall’esito delle precedenti valutazioni e dal fatto che lo stesso abbia, o meno, effettuato dei nuovi investimenti in crowdfunding.
Qualora il cliente volesse procedere ad un nuovo investimento entro tre mesi dalla prima operazione conclusa, verrà valutato il risultato dell’ultimo test effettuato.
3. Prevenzione e policy
Per massima trasparenza, puoi consultare in qualsiasi momento le policy a cui ci atteniamo per:
- Ridurre e gestire i rischi di frodi
- Dare risoluzione ai reclami
Garantire il corretto trattamento dei dati personali e informazioni sugli investitori, ai sensi del D.Lgs. 1967/03 e modifiche.
4. Gestione controversie
Nel caso in cui sorga una controversia tra l’investitore e Ecomill rispetto alla prestazione di servizi e di attività di investimento, prima di adire l’Autorità Giudiziaria, l’Investitore ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nell’apposita Policy disponibile sul sito web di Ecomill.
I reclami ricevuti verranno valutati anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie e, in caso di mancato accoglimento, anche parziale, di tali reclami, all’investitore verranno fornite adeguate informazioni circa i modi e i tempi per la presentazione del ricorso all’Arbitro.
L’Investitore ha diritto di ricorrere all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) di cui alla delibera CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016, relativa all’istituzione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie e all’adozione del regolamento di attuazione dell’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179. Tutta la documentazione è reperibile sul sito web www.acf.consob.it. Sul medesimo sito web è possibile avviare il procedimento. Qualora l’investitore non sia soddisfatto della decisione, può comunque rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
In ogni caso, presentare ricorso all’ACF o ad altro sistema alternativo di risoluzione delle controversie è condizione di procedibilità per avviare un procedimento innanzi all’Autorità Giudiziaria.